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Tolleranza zero della Cassazione (sentenza 39037) nei confronti di chi non usa le dovute accortezze nel trattare gli alimenti deteriorabili, mettendo a rischio la salute dei consumatori. I giudici hanno respinto il ricorso del titolare di un esercizio commerciale che aveva messo in vendita bottiglie di acqua minerale, tenute nel piazzale davanti al negozio prima di portarle all’interno. La notizia è riportata da www.ilsole24ore.com del 28.08.18.

 

 

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Il divieto di esporre le bottiglie d’acqua alla luce o al calore risale addirittura al 20 gennaio del 1927. Un decreto ministeriale di allora faceva riferimento alle bottiglie di vetro, che non subiscono modificazioni in seguito al contatto con il calore. È evidente che la cautela deve essere ancora più stringente oggi che si usano in gran parte bottiglie di PET.  Nel caso specifico i giudici hanno sanzionato con una Ammenda di 1500 euro il commerciante che aveva  conserva l’acqua destinata alla vendita in contenitori di plastica esposti al sole. La multa scatta a prescindere da un tempo di esposizione prolungato. Inutilmente la difesa aveva puntato sui tempi brevi dell’esposizione alla luce, sostenendo che l’acqua era stata scaricata e lasciata all’aperto il tempo necessario a portarla nel deposito. Ma la Suprema corte chiarisce che la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione (articolo 5 legge 283/1982) è un reato di pericolo presunto.

+info: www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-08-28/acqua-bottiglie-plastica-la-vendita-reato-esporle-sole–154351.shtml?uuid=AEeyiLgF

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