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Si chiama Denominazione quella indicazione geografica, definita e protetta da una specifica legge, che identifica un prodotto agroalimentare legandolo al territorio di origine e specificandone i metodi utilizzati per ottenerlo. L’intento del legislatore è quello di difendere la tipicità dei prodotti, tutelando al tempo stesso i produttori e i consumatori da contraffazioni o imitazioni, provenienti da zone diverse da quella di origine e/o ottenuti con metodi diversi da quelli originali. In Italia la denominazione di origine ha due livelli: DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). A queste si aggiunge la categoria della Indicazione Geografica Tipica (IGT).

Foto di Trent Erwin su Unsplash

PRODUZIONE

Nel 2023 in Italia sono stati prodotti 20,3 milioni di ettolitri di vini DOP, in calo del 17,4% sul 2022, e 11,5 milioni di vini IGP, anch’essi in calo del 17,8%.

  • I vini DOP (DOC e DOCG) costituiscono il 47,7% del vino complessivamente prodotto; l’incidenza dieci anni prima era pari al 38,5%.
  • In calo invece il peso sui quantitativi prodotti del vino IGT (dal 35% del 2013 al 27% del 2023) anche se in ripresa nel biennio 2022-2023;
  • mentre il vino da tavola ha intrapreso una dinamica decrescente dal 2016 e nel 2023 si attesta al 25,3% della produzione nazionale

Tra le regioni italiane, la parte del leone la fanno il Piemonte con 19 DOCG e 41 DOC, la Toscana con 11 DOCG, 41 DOC e 6 IGT e il Veneto con 14 DOCG, 29 DOC e 10 IGT. In quest’ultima regione si concentra il 39,3% della produzione di vini DOP; seguono a distanza la Sicilia e il Piemonte, con il 9,5% e il 9,1% rispettivamente. In Piemonte il 94,6% della produzione regionale è DOP (DOCG e DOC); superiore al 90% anche in Trentino-Alto Adige, mentre in Puglia si riscontra la minore incidenza di vini DOP sulla produzione complessiva (8,3%). In quattro regioni, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto e Sicilia, si concentrano i tre quarti circa dei quantitativi di vino IGT prodotti in Italia. Complessivamente, il valore delle DOP e IGT imbottigliate è pari a 4,3 miliardi di euro in Veneto, seguito dal Piemonte con 1,4 miliardi e dalla Toscana con 1,2 miliardi .

 

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LA NORMATIVA

Il passaggio del vino da prodotto agricolo destinato principalmente al largo consumo quotidiano a prodotto con una propria valenza economica sempre più centrale nel sistema agroalimentare ha portato all’introduzione di regole per la sua produzione e commercializzazione sempre più articolate e complesse. In Italia un primo timido intervento normativo a tutela della produzione di qualità risale al 1930 con la legge istitutiva dei Vini Tipici che, tuttavia, non ebbe particolare impatto sul settore. La nascita della Comunità Economica Europea introdusse nello scenario un nuovo attore il cui primo atto normativo sul mercato del vino (Regolamento 1962/26/CEE) impose, tra l’altro, a tutti gli Stati membri di adottare un catasto dei vigneti e di individuare procedure per la dichiarazione di produzione, di giacenza e altre incombenze.

Fu in questo contesto che anche l’Italia si dotò di una regolamentazione dedicata alla valorizzazione dei territori vitivinicoli: con il DPR 12 luglio 1963 n. 930 (“Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini”) furono introdotte la Denominazione di Origine Controllata (DOC) e la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). La prima DOC italiana ad essere riconosciuta fu la Vernaccia di San Gimignano nel 1966; le prime DOCG furono, nel 1980, il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano. Successivamente, con la legge 10 febbraio 1992 n. 164 fu, tra l’altro, introdotta la categoria della Indicazione Geografica Tipica (IGT). Ad oggi, i provvedimenti in vigore sono il Regolamento UE 2013/1308 relativo all’Organizzazione Comune del Mercato in agricoltura (c.d. “Regolamento OCM comune”) e la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante la disciplina organica della vite e del vino (c.d. Testo Unico del vino) che raccoglie tutta la normativa interna del settore.

 

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Le regole a tutela delle denominazioni sono contenute in un articolato corpo normativo il cui fine è sia quello di tutelare il consumatore, consentendogli di valutare la qualità di un vino già a prima vista, sia quello di introdurre un sistema di qualità di tipo piramidale ideato per la prima volta in Francia (crescente verso l’alto in senso qualitativo e basato sulla valorizzazione del terroir) e poi recepito a livello europeo. Il Regolamento UE 2013/1308, all’art. 93 definisce le Denominazioni di Origine (DO) e le Indicazioni Geografiche (IG) come segue:

  • la Denominazione di Origine è il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti: a) le caratteristiche qualitative sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; b) la raccolta delle uve e la vinificazione avvengono esclusivamente in quella zona geografica.
  • L’Indicazione Geografica è l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un Paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo, conforme ai seguenti requisiti: a) possiede qualità, notorietà e altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica; b) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica (il restante 15% deve comunque provenire dal territorio nazionale); c) la produzione avviene in detta area geografica.
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I vini provenienti da una DO o da una IG che rispettino il disciplinare di produzione e che abbiano superato le analisi e i controlli sono vini, rispettivamente, a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP). Poiché i produttori, pur tenuti a uniformarsi al nuovo sistema europeo, possono mantenere le menzioni storiche nazionali, un vino DOP potrà continuare ad utilizzare la menzione DOC e DOCG, così come un vino IGP potrà essere ancora indicato come Indicazione Geografica Tipica (IGT).

Per ottenere la DOCG un vino deve essere già DOC da almeno sette anni e per ottenere la DOC deve essere già IGT da almeno cinque; inoltre, il disciplinare della DOCG detta una disciplina viticola ed enologica più restrittiva del precedente disciplinare della DOC che, a sua volta, deve essere più restrittivo del precedente disciplinare IGT. Il Disciplinare di ogni DOP o IGP deve indicare, come minimo: il nome della DO o IG e la descrizione del vino, la delimitazione della zona geografica, le uve utilizzabili, la resa massima per ettaro, le pratiche enologiche ammesse e le relative restrizioni, gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, l’Organismo incaricato del controllo sul rispetto del disciplinare.

La tutela delle DO e delle IG è affidata ai Consorzi di tutela; non è obbligatorio per un produttore far parte di un consorzio di tutela per produrre un vino DOP o IGP. Tutti i vini DOCG devono essere muniti di contrassegno (c.d. fascetta) apposto sul collo della bottiglia, in modo che si laceri con l’apertura, e che certifica il superamento dei controlli di filiera. Per i vini DOC la fascetta è obbligatoria soltanto se l’obbligo è previsto dal disciplinare di produzione. Infine, alla base della piramide qualitativa si distinguono i vini senza denominazione, privi di collegamento con il territorio, che prima del 2009 erano classificati “vini da tavola”. Dal 2009 non è più proibito inserire l’annata di produzione per i vini senza denominazione ed è anche consentita l’indicazione di alcuni vitigni usati (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, o il loro sinonimo Cabernet, Merlot, Syrah, Chardonnay e Sauvignon); in tal caso si parla di “vini varietali”.

Nel febbraio 2024 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo Testo unico per cibo, vino e bevande spiritose a Indicazione Geografica che rafforza il ruolo dei Consorzi e garantisce più protezione per DOP e IGP. Tra i vari provvedimenti vi è l’introduzione di tempi certi per l’esame delle richieste di registrazione e modifica dei disciplinari dei vini a denominazione, il divieto di registrazione di menzioni tradizionali quando identiche o evocative di un vino DOP o IGP (es. caso “Prosek”), maggiore protezione on-line e nel sistema dei domini che diventa ex-officio tramite il geoblocking immediato di tutti i contenuti illeciti, maggiore trasparenza verso i consumatori introducendo, ad esempio, l’obbligo di indicare sull’etichetta di qualsiasi DOP o IGP il nome del produttore, e semplificazione e chiarimento del ruolo dell’Equipo (Ufficio europeo della proprietà intellettuale). Il nuovo Regolamento UE 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche è entrato in vigore il 13 maggio 2024.

Leggi anche:

Fonte: www.areastudimediobanca.com/it/product/il-settore-vinicolo-italia-ed-2024

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