Per il vino romagnolo si tratta di una svolta assolutamente positiva per dare un nuovo impulso al settore. Era molto che se ne parlava e finalmente, dopo l’approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole avvenuta il 22 settembre, l’8 ottobre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 il Decreto di riconoscimento della nuova denominazione di origine controllata dei vini “Romagna”. Denominazione che, oltre a prevedere la modifica della Docg Albana di Romagna in “Romagna Albana”, accorpa in un unico disciplinare, oltre all’Albana spumante, le Doc Sangiovese, Trebbiano, Cagnina e Pagadebit, variandone la denominazione in “Romagna Sangiovese”, “Romagna Trebbiano”, “Romagna Pagadebit”, “Romagna Cagnina”. Il disciplinare “Romagna” riunisce quindi tutte le attuali denominazioni, con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere con maggiore efficacia, sul mercato nazionale e internazionale, i territori dei vini e ovviamente i prodotti a Denominazione di Origine.
Fra i fautori/promotori della realizzazione di questo nuovo disciplinare, e del successivo impegno per portare a termine l’iter di attuazione (iniziato addirittura a giugno del 2009) un ruolo decisivo è stato ricoperto dal Consorzio Vini di Romagna. Oggi il Consorzio Vini di Romagna controlla circa 12 milioni di bottiglie contraddistinte dal marchio del “Passatore” ed è costituito da 9 cantine cooperative, 83 produttori vinificatori, 11 imbottigliatori e 4.900 aziende con vigneti iscritti agli albi delle denominazioni di origine. La nuova denominazione “Romagna” sarà in vigore già da questa vendemmia 2011 che sta volgendo a conclusione. I cambiamenti più significativi rispetto ai “vecchi” disciplinari riguardano:
– il “Romagna Sangiovese” e il “Romagna Sangiovese Superiore” hanno un’unica zona di produzione (quella prevista attualmente per il Sangiovese di Romagna);
– per il “Romagna Sangiovese” sono previste 12 sottozone, con possibilità di produrre anche la tipologia “riserva”: Bertinoro, Brisighella, Castrocaro – Terra del Sole, Cesena, Longiano, Meldola, Modigliana, Marzeno, Oriolo, Predappio, San Vicinio, Serra; la menzione aggiuntiva della sottozona aiuterà a qualificare ulteriormente i prodotti creando interesse alla conoscenza dei luoghi e delle tradizioni di questo importante vino;
– la sottozona “Bertinoro” è utilizzabile solo ed esclusivamente per il “Romagna Sangiovese riserva”;
– la produzione massima di uva/ha del “Romagna Sangiovese” e “Romagna Sangiovese novello” è stata elevata a 12 tonnellate, quella del “Romagna Sangiovese Superiore” è stata invece ridotta a 10,5 tonnellate;
– la produzione massima di uva/ha dei “Romagna Sangiovese” delle sottozone è di 9 tonnellate; 8 tonnellate invece per le tipologie “riserva”;
– l’immissione al consumo dei “Romagna Sangiovese” delle sottozone è ammessa dal 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; dal 1° Settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve invece per le tipologie “riserva”, con obbligo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;
– nella chiusura dei contenitori dei “Romagna Sangiovese riserva” delle sottozone è ammesso solo l’utilizzo dei tappi di sughero naturale monoblocco;
– nella composizione ampelografica dei vigneti della Docg “Romagna Albana” è ammesso un massimo del 5% di altri vitigni a bacca bianca;
– sulle bottiglie del “Romagna Cagnina” deve figurare la specifica “dolce” e la sua immissione al consumo è ammessa dal 10 Ottobre dell’anno stesso di vendemmia.
E ai vini prodotti con le vendemmie 2010 e precedenti cosa succederà? Potranno essere commercializzati ancora con le vecchie denominazioni Doc e Docg purché siano rispondenti alle condizioni previste dal nuovo disciplinare e venga data comunicazione delle giacenze all’organismo di controllo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto di riconoscimento.
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