A cura di: Franca Peron, Responsabile Succhi AIIPA Italy
Fonte: Annuario Bibite e Succhi 2004-05
SOMMARIO: analisi del d.l. 21/05/2004 n. 151 sotto il profilo della etichettatura, del processo produttivo e della composizione relativamente ai succhi e nettari di frutta
Rif. Temporale: 30/05/2004
Da più di vent’anni succhi e nettari di frutta hanno una carta d’identità europea, che ne ha definito modalità di fabbricazione, contenuto ed etichettatura, carta aggiornata nel 2001 attraverso la Direttiva 2001/112 , recentemente recepita in Italia con Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 151.
L’aggiornamento è stato motivato sia dalla necessità di adeguare la direttiva succhi e nettari alla legislazione europea su etichettatura ed additivi, sia per tener conto dell’evoluzione dei processi di fabbricazione.
Ne è derivato un quadro di sostanziali conferme, tra cui il fatto che i succhi di frutta devono possedere colore, aroma e gusto caratteristici della frutta di provenienza e i nettari di frutta, che comprendono i noti “succo e polpa di….”, devono contenere un tenore minimo di succo e/o di purea dal 25 al 50%, in rapporto al tipo di frutta utilizzata.
Ciò premesso, volendo evidenziare gli aspetti di maggior interesse introdotti dal Decreto 151/04, osserviamo:
Sotto il profilo della
etichettatura
· La possibilità di definire come succo/nettare di “più frutti” o di “più specie di frutta” , il prodotto ottenuto con almeno tre specie di frutta;
· La denominazione “succo di frutta da concentrato” per il prodotto ottenuto a partire dal succo concentrato.
Nel caso di succo ottenuto da miscele di prodotti concentrati e non, la denominazione “succo di frutta” viene integrata dalla dicitura “parzialmente a base di succo concentrato ”;
· Per i nettari di frutta , la totale o parziale derivazione da prodotti concentrati viene espressa con la dicitura “a base di succo concentrato” o “parzialmente a base di succo concentrato”.
Sotto il profilo
del processo produttivo
· La possibilità di restituire al succo di frutta l’aroma, la polpa e le cellule che possono essere stati separati durante la lavorazione;
· La restituzione dell’aroma al succo di frutta da concentrato e la possibilità di restituire ad esso polpa e cellule perduti durante la lavorazione e recuperati al momento del processo produttivo dello stesso succo o di succhi della stessa specie.
· Al riguardo si osserva che sia al succo di frutta che al succo di frutta da concentrato gli aromi possono solo essere restituiti, ma non aggiunti; ciò diversamente dalla polpa e dalle cellule che, oltre ad essere oggetto di restituzione, possono anche essere aggiunte e quindi, in quanto tali, indicate in etichetta.
· L’aggiornamento dei trattamenti e delle sostanze autorizzati nel processo produttivo, compresa l’identificazione degli enzimi e dei coadiuvanti ammessi.
Sotto il profilo
della composizione
· Ai nettari di frutta possono essere aggiunti, oltre agli zuccheri di cui alla Direttiva zuccheri 2001/111, recepita con decreto legislativo 20/02/2004 n. 51, anche sciroppo di fruttosio e zuccheri della frutta. Questi ultimi prodotti sono già noti in altri settori, ma nuovi nel panorama della legislazione succhi/nettari. Per questo AIIPA ha promosso una ricerca, condotta dalla Stazione Sperimentale di Parma , la quale ha concluso che gli zuccheri derivati dalla frutta hanno una composizione qualitativa e quantitativa del tutto analoga a quella del corrispondente frutto/i di provenienza, mentre tutti gli altri componenti sono presenti solo in tracce.
· L’esplicito richiamo al Decreto legislativo 16/02/1993 n. 77 sull’etichettatura nutrizionale nel caso in cui succhi e nettari vengano addizionati di vitamine e minerali . In tal caso andrà anche seguita la procedura di notifica, prevista per la categoria dei prodotti “arricchiti”, consistente nell’invio, all’atto della commercializzazione, di un modello dell’etichetta del prodotto al M. della Salute
· L’innalzamento, dal 45 al 50% del contenuto minimo di succo e/o purea per il nettare di pesca.
Come settore riteniamo positivo che i succhi e nettari di frutta mantengano un quadro normativo comunitario e quindi armonizzato, tale da definire una precisa identità al prodotto sia nel caso in cui venga offerto al consumatore finale sia nel caso in cui venga utilizzato come ingrediente nelle bevande a base di frutta. Ciò che auspichiamo è che gli interventi del legislatore possano essere più solleciti e chiari per tenere conto delle evoluzioni nella tecnologia di produzione e nei gusti del consumatore, sempre più orientati verso prodotti che sappiano compendiare esigenze qualitative, nutrizionali, salutistiche e di gusto.