Con la sentenza n. 49/2024, depositata oggi 26 marzo 2024, la Corte Costituzionale ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sollevati sulla cosiddetta “sugar tax“, l’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (anche non contenenti saccarosio) introdotta con la Finanziaria 2020 (articolo 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019), ma la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata.
In precedenza, il Tar Lazio aveva censurato la disciplina, ritenendola in violazione del principio di uguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.) poiché limitata solo ad alcune bevande edulcorate e non estesa ad altri prodotti alimentari contenenti le medesime sostanze dolcificanti.
La Corte Costituzionale ha invece ritenuto non irragionevole né arbitraria la scelta del legislatore di tassare in modo specifico le bevande analcoliche addizionate di edulcoranti. Un’imposta delineata per recepire l’invito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a introdurre una tassazione mirata su questi prodotti considerati dannosi per la salute pubblica.
Secondo la Consulta, l’eccessivo consumo di tali bevande può generare un aggravio di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale, chiamato ad assicurare le conseguenti cure mediche. Pertanto, la giustificazione di natura scientifica avalla la ragionevolezza dell’esercizio dei poteri impositivi discrezionali da parte del legislatore in materia tributaria.
La sugar tax entrerà in vigore in Italia, insieme alla plastic tax, a luglio 2024.
La posizione di Assobibe
Diversa la posizione di Assobibe (l’Associazione dei produttori di bevande analcoliche aderente a Confindustria) che auspicava l’abolizione definitiva dell’imposta.
Commentando la sentenza n. 49 della Corte Costituzionale depositata oggi, Giangiacomo Pierini, Presidente di ASSOBIBE, dichiara: “Siamo davvero stupiti dalla pronuncia della Consulta, ma ancora di più dalle motivazioni che si basano su un razionale scientifico contestabile e, soprattutto, slegato dai consumi reali in Italia. Rimaniamo convinti che per affrontare patologie multifattoriali come sovrappeso, obesità e diabete occorrano approcci integrati – dichiara Pierini – una misura che colpisce un unico alimento non può pagare e non modifica comportamenti non equilibrati. I Paesi agiscono con approcci diversi e in molti casi la Sugar tax è stata introdotta per incentivare la riformulazione: noi l’abbiamo fatto senza bisogno di tasse – spiega Pierini – arrivando a tagliare del 41% lo zucchero immesso a scaffale, anche attraverso azioni volontarie e protocolli siglati con il Ministero della Salute, e applicando rigide autolimitazioni nella vendita verso i consumatori più fragili come i bambini. Lasciamo da parte cavilli giuridici in cui giudici affermano che lo zucchero sia da contrastare solo se presente nelle bibite – dichiara Pierini -. La scelta se tenere una nuova tassa, oggi inutile e dannosa per famiglie e imprese, è del Governo. Le imprese chiedono scelte basate su evidenze, numeri e buon senso”.
In merito al riferimento ai risultati ottenuti in Paesi dove la Sugar tax è stata applicata di cui si legge nella sentenza, ASSOBIBE ricorda che si tratta di mercati molto diversi da quello italiano – siamo all’ultimo posto in UE per consumi pro capite (54 litri/annui) – e che l’impatto dei soft drink sulla dieta degli italiani è infinitesimale: 1% adulti, 0,6% bambini.
Inoltre, l’efficacia della tassa sulla riduzione dell’incidenza di sovrappeso, obesità e diabete non è dimostrata: nell’area definita come Zona Europa, che comprende oltre 53 paesi, l’OMS registra che, al 2020, la Sugar tax era stata inserita in 10 sui 53 Stati, il 19% del totale area, producendo una contrazione dei consumi solo nel breve periodo per poi tornare ai livelli pre tassa. In mercati con tasse sulle bevande analcoliche come Messico, Finlandia, Cile, Regno Unito, Francia e Irlanda i tassi di obesità sono in crescita, a dimostrazione che la tassa non si traduce in un miglioramento della dieta, tanto che alcuni Paesi hanno iniziato a eliminare la tassa sui soft drink (Danimarca: 2016; Norvegia: 2000; Islanda: 2000; Israele 2022; Australia 2018).
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pdf sentenza completa
www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do (inserire 49 come numero)