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A cura di: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

fonte: www.agcm.it/

SOMMARIO: Provvedimento dell’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla acquisizione di un ramo della società Cristiano S.n.c.cda parte della società Doreca.

Rif. Temporale: 7/2006

Provvedimento

C7793 DORECA/RAMO DI AZIENDA

DATI GENERALI

tipo
Non avvio istruttoria
numero
15675
data
05/07/2006

PUBBLICAZIONE

Bollettino n.
27/2006

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DORECA/RAMO DI AZIENDA – 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione)

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C7793 – DORECA/RAMO DI AZIENDA
Provvedimento n. 15675 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2006;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società DORECA S.r.l., pervenuta in data 14 giugno 2006;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

DORECA S.r.l. (di seguito DORECA), con sede legale a Roma, è la società holding a capo di un gruppo di società attive nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche nel territorio nazionale. DORECA è controllata da Birra Peroni S.p.A. (di seguito PERONI), società holding a capo del Gruppo Peroni. PERONI a sua volta, è controllata, per il tramite di SABMiller Finanziaria S.r.l., da SABMiller P.l.c.. Quest’ultima è una società per azioni di diritto inglese, quotata al London Stock Exchange e al JSE Securities and Exchange South Africa, attiva nella produzione di birra in oltre 24 paesi nel mondo.
Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo SABMiller a livello mondiale, nel 2004, è stato pari a circa 11.200 miliardi di euro, di cui circa [300-500] [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazio] milioni di euro realizzati in Italia.

Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda di proprietà della società CRISTIANO S.n.c. (di seguito CRISTIANO), con sede legale a Baragiano Scalo (PZ), attivo nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche nella provincia di Potenza. Il capitale sociale di CRISTIANO è detenuto da due persone fisiche.
Il fatturato realizzato interamente in Italia, nel 2004, dal ramo di azienda oggetto di acquisizione è stato pari a circa [500.000 – 700.000] euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di DORECA, di un ramo di azienda della società CRISTIANO.
Il contratto preliminare prevede un patto di non concorrenza, a carico dei soggetti cedenti, nello svolgimento di attività di distribuzione di bevande all’ingrosso nella provincia di Potenza, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di perfezionamento dell’operazione stessa.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) , della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita e del suo avviamento, purché sia limitato temporalmente ad un periodo di due anni, merceologicamente ai prodotti oggetto dell’impresa acquisita, e geograficamente all’area d’attività dell’impresa [Cfr. Comunicazione della Commissione CE sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03).] .

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto
L’operazione in esame si inserisce nel processo di integrazione verticale, attualmente in atto nel settore, volto a costituire una filiera integrata della distribuzione della birra in capo ai produttori, che ha come effetto di consentire un controllo diretto della commercializzazione di birra nel canale horeca attraverso l’acquisizione di grossisti indipendenti.
La società acquirente DORECA, infatti, è controllata da PERONI, che è il secondo produttore di birra a livello nazionale, mentre l’azienda oggetto di acquisizione è un distributore indipendente attivo nella provincia di Potenza.
In particolare, quando, come nel caso di specie, un produttore di birra acquisisce, direttamente o indirettamente, un grossista indipendente, occorre esaminare gli effetti dell’operazione nel mercato della commercializzazione di birra ai pubblici esercizi, al fine di verificare la posizione che il produttore di birra raggiunge attraverso tale integrazione nei confronti dei produttori concorrenti.
Il grossista rappresenta, infatti, l’anello di congiunzione nei rapporti tra produttori e punti vendita al dettaglio, poiché dispone di un proprio parco clienti e la sua acquisizione da parte di un produttore di birra appare suscettibile di modificare i flussi di birra commercializzata attraverso la gestione diretta dei rapporti con i punti vendita riforniti.
Per tali ragioni, l’operazione in esame interessa il mercato della commercializzazione di birra ai punti vendita del canale horeca effettuata dai singoli produttori, attraverso distributori indipendenti o verticalmente integrati.
Inoltre, in ragione dell’attività svolta da tutte le società coinvolte, la società acquirente e l’impresa acquisenda, la presente operazione appare interessare anche il mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande nel canale lungo, ossia il mercato della distribuzione all’ingrosso a bar, ristoranti, pizzerie, società di catering (cosiddetto horeca), esercizi alimentari tradizionali o a libero servizio indipendenti, distributori porta a porta, nonché ad esercizi collegati alla distribuzione organizzata e alla grande distribuzione che non siano serviti da centri di distribuzione della catena di riferimento.
Data la specifica tipologia dei clienti cui gli operatori del canale lungo si rivolgono e considerata anche la peculiarità del servizio che essi offrono, tale canale distributivo può essere considerato un mercato a sé stante.
Si osserva che, all’interno del suddetto mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande, la birra rappresenta circa il 40% del fatturato complessivo dei distributori.
In sintesi, i mercati rilevanti ai fini della valutazione della presente operazione sono costituiti dal mercato della commercializzazione di birra da parte dei produttori ai pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di bevande, e dal mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande nel canale lungo.

Il mercato geografico

In merito alla dimensione geografica dei suddetti mercati, con riferimento al mercato della commercializzazione di birra ai punti vendita del canale horeca si osserva che, se da una parte i produttori di birra operano a livello nazionale, la fase della commercializzazione del prodotto avviene per il tramite di operatori, tuttora prevalentemente indipendenti, che operano in ambito locale.
Nel momento in cui un produttore acquisisce un distributore all’ingrosso, integrandosi verticalmente, occorre valutare i riflessi dell’operazione sulla concorrenza tra produttori a livello locale.
Sulla base di quanto osservato si ritiene dunque che la dimensione geografica del mercato in questione sia locale, coincidente, in prima approssimazione, con i confini amministrativi provinciali.
In ragione della dimensione dell’area servita dai distributori, anche il mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande nel canale lungo ha dimensione prevalentemente locale, coincidente, in prima approssimazione, con i confini amministrativi provinciali.
Nel caso di specie, i mercati geografici rilevanti, in ragione della zona di operatività del ramo d’azienda oggetto di acquisizione, appaiono dunque costituiti dall’ambito territoriale corrispondente alla provincia di Potenza.

Gli effetti dell’operazione

In merito agli effetti dell’operazione nel mercato della commercializzazione di birra nei punti vendita del canale horeca, per determinare le quote detenute su tale mercato dai singoli produttori, appare corretto considerare il numero complessivo di ettolitri di birra commercializzati da ciascuno nella provincia interessata, indipendentemente dalla circostanza che tali quantitativi vengano distribuiti da grossisti verticalmente integrati o indipendenti.
Con riferimento alla provincia di Potenza, secondo i dati forniti dalla parte, sono distribuiti 62.404 ettolitri di birra. In tale contesto la birra complessivamente commercializzata dal gruppo SABMiller, pari a [20.000-30.000] ettolitri, rappresenta il [35-50%] del mercato.
Tale posizione non appare suscettibile di essere rafforzata in modo significativo a seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda di COSTANZO, in quanto la quota di mercato detenuta da quest’ultimo è inferiore a [0-5%] .
Conseguentemente, ipotizzandosi l’effetto di sostituzione della birra di altri produttori precedentemente commercializzata con birra propria, l’incremento della quota di mercato derivante dall’operazione in esame per il gruppo SABMiller sarà marginale. L’operazione non appare suscettibile di dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante, anche in ragione della presenza sul mercato rilevante di qualificati concorrenti con quote significative, tra cui Heineken titolare di una quota di circa il 48%.
Per quanto concerne il mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande nel canale lungo, la situazione è la seguente: nella provincia di Potenza, il gruppo SABMiller detiene una quota pari a [10-15%] , che, a seguito dell’operazione, sarà incrementata del [0-5%] . A seguito dell’operazione comunicata, la quota dell’impresa acquirente raggiungerà dunque un valore complessivo pari a circa il [10-15%] di un mercato in cui vari operatori, quali Heineken, F.lli Simone, e BIBE detengono quote pari, rispettivamente, a circa il 18,7%, 9,8% e 7,4%.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

 

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Fonte: www.agcm.it/

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