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È inapplicabile l’obbligo di aggiungere alle bibite almeno il 20% di succo di frutta


Il 3 luglio scorso, la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ha diffuso una nota in cui afferma che l’incremento dal 12 al 20% di succo di frutta naturale nelle bevande analcoliche a base di frutta è inapplicabile (il cosiddetto “decreto Balduzzi” articolo 8, comma 16 e 16bis del decreto legge n. 158/2012). Il tentativo di obbligare i produttori italiani ad aggiungere alle bibite almeno il 20% di succo di frutta, al contrario di quanto accade nel resto dell’Unione Europea, è fallito. È fallito anche l’obbligo per i produttori di bibite gassate con nomi di fantasia di aggiungere comunque il 20% di succo anche se l’etichetta non fa alcun riferimento alla frutta. Di seguito la nota ministeriale

 

OGGETTO: Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 8, comma 16, 16bis, 16ter. Chiarimenti ed indicazioni operative.

L’articolo 8, comma 16, 16bis e 16ter, del decreto legge di cui all’oggetto, concerne l’incremento della percentuale di succo naturale di frutta nelle bevande analcoliche a base di frutta ai fini della commercializzazione e denominazione delle stesse. La norma in questione è stata oggetto di emendamenti in sede di conversione in legge del citato D.L. che ne hanno esteso la portata rispetto alla originaria formulazione proposta da questa Amministrazione di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che di fatto ne è stato il promotore.

La suddetta disposizione in quanto “regola tecnica” è stata notificata alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE in data 1° ottobre 2012 ed è stata oggetto di osservazioni e pareri circostanziati perché le misure introdotte sono state giudicate lesive delle norme europee in materia di libera circolazione delle merci. Ciò ha comportato il prolungamento del periodo di differimento di tre mesi (c.d. standstill) previsto dalla predetta direttiva comunitaria. La conversione in legge con modificazioni del provvedimento in data 8 novembre 2012 non ha reso possibile un perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica ex direttiva 98/34/CE, che è stata chiusa dalla Commissione europea con la comunicazione della legislazione adottata.

In data 5 marzo 2012 la Commissione europea ha aperto a carico dell’Italia un caso EU Pilot (4738/13/ENTR) chiedendo chiarimenti in ordine al mancato perfezionamento della procedura di notifica e reiterando le già denunciate incompatibilità della norma con le disposizioni della U.E.. Al riguardo, si fa presente che il mancato esito positivo della procedura di notifica alla Commissione europea rende di fatto irrealizzabile la condizione di efficacia di cui al comma

16ter dell’articolo 8 del D.L 158/2012 convertito con modificazioni nella L. 189/2012, che pertanto risulta inapplicabile oltre che inopponibile ai terzi. Tanto si rappresenta affinché codesti Assessorati provvedano a diffondere i contenuti della presente nota, che ad ogni buon fine sarà pubblicata sul portale del Ministero della salute, a tutti i competenti servizi territoriali coinvolti nelle attività di controllo ufficiale.

 

IL DIRETTORE GENERALE: (dott. Silvio Borrello)

Ministero della Salute 3.07.2013

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