A seguito della pubblicazione su alcuni organi di stampa settoriale, che hanno riportato notizie non veritiere relativamente al pagamento della imposta di pubblicità sui veicoli di proprietà aziendale, (compreso il noleggio e il leasing), Federgrossisti interviene per chiarire e confermare la non assoggettabilità al suddetto tributo per la pubblicità effettuata con gli automezzi, indicante:
- Ditta (ragione sociale per esteso o in sigla; marchio identificativo sia del prodotto che dell’impresa);
- Indirizzo;
- Numero di telefono e del fax;
- Sito web;
- Indirizzo di posta elettronica
A conferma, Federgrossisti ricorda quanto già precisato più volte dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 2 del 18 aprile 2002 e con la risoluzione n. 2 del 26 maggio 2004 (Dipartimento per le politiche fiscali) appositamente emanate per illustrare l’ambito di operatività dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 507/1993.
Ad una loro attenta lettura si deduce quanto segue:
nel caso di impresa che utilizza veicoli riportanti scritte contenenti, oltre al proprio marchio, gli attuali usuali riferimenti per l’individuazione commerciale della stessa (indirizzo, numero telefonico e di fax, sito web, e-mail) si applica il disposto del comma 4 bis del citato articolo 13, che dispone la non debenza del tributo, a prescindere dalla superficie occupata e dalla numerosità di dette indicazioni.
Nemmeno può invocarsi il ricorso al canone.
Difatti, poichè le disposizioni, per applicare il canone alle forme pubblicitarie, si basano su norme relative all’arredo urbano, fondate queste su precisi riferimenti al codice della strada, che, tra i mezzi pubblicitari, non annovera i veicoli, il Ministero ha dedotto la oggettiva inapplicabilità del canone per i suddetti veicoli.
Gli operatori, qualora avessero assolto il tributo, possono proporre ricorso per la restituzione di quanto versato.
Federgrossisti è a completa diposizione per una adeguata assistenza.
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Tel. 06-68891371