L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), dopo aver esaminato la comunicazione commerciale “Birra Theresianer”, rilevata sul sito Internet www.theresianer.com nel mese di ottobre 2010, ha ritenuto che essa sia contraria all’art. 22 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. In particolare sono stati ritenuti non conformi al Codice i messaggi che, elencando i diversi elementi presenti nella bevanda, tra cui i minerali e le vitamine, attribuivano qualità salutistiche e nutrizionali alla birra non rispondenti al vero.
Di seguito le motivazioni del pronunciamento: ”Il messaggio, presente nel sito Internet dell’inserzionista, nella pagina “I numeri della birra”, mostra un calice di Lager da 0.2 lt e ne riferisce il profilo nutrizionale, elencando i diversi elementi presenti nella bevanda, tra cui si evidenziano i minerali e le vitamine. Si sottolinea inoltre il significato e l’azione positiva per l’organismo umano dei diversi componenti minerali e vitaminici …. con una terminologia di divulgazione scientifica.Tale costruzione comunicazionale, ad avviso dell’organo di controllo, contrasta con la lettera e lo spirito dell’art. 22 del Codice, in particolare laddove la norma stabilisce che “la comunicazione commerciale relativa alle bevande alcoliche non deve indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche contribuisca alla lucidità mentale e all’efficienza fisica…”.
L’IAP così conclude: “Peraltro non si può prescindere, nella valutazione del messaggio, di considerare il Regolamento CE n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, riguardo alla correttezza o scorrettezza della comunicazione commerciale rivolta al pubblico. In particolare, il Regolamento espressamente vieta per le “bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol di recare indicazioni sulla salute”, ed ammette quelle nutrizionali solo se “riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione del contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico”. In ogni caso, giova ancora ricordare….che le indicazioni di carattere nutrizionale relative a vitamine e minerali sono consentite solamente quando il contenuto in vitamine e minerali del prodotto, per 100 g o 100 ml, sia pari ad almeno il 15% della RDA (nel qual caso il prodotto può essere presentato come “fonte di…”) o del 30% (nel qual caso il prodotto può essere presentato come “ricco di…”). Ciò conferma la fondatezza del contestato profilo ingannevole dell’indicazione del contenuto di quantità di vitamine o minerali inferiori al richiamato limite, che molti consumatori non saranno in grado di contestualizzare rispetto al proprio fabbisogno giornaliero, e quindi di valutare correttamente per quanto attiene all’effettiva rilevanza nutrizionale”
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