Dal 13 dicembre entrerà in vigore l’applicazione del regolamento comunitario 1169/2011 che uniforma l’etichettatura degli alimenti nei paesi Ue affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per effettuare acquisti consapevoli. Questo significa che i produttori di alimenti dovranno rivedere e ristampare entro la fine del 2014 tutte le etichette di prodotti alimentari con l’indicazione delle nuove informazioni obbligatorie. Inoltre, l’etichetta dovrà essere apposta in posizione ben visibile, e non in parti marginali della confezione. Responsabile delle informazioni sull’etichetta sarà l’operatore che commercializza il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione europea, l’importatore. Tutto questo, ovviamente, esaurite le scorte a magazzino.
Di seguito sono riassunti in estrema sintesi i principali obblighi:
…DIMENSIONI: le scritte dovranno avere dimensione minima di caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cmq. Soltanto nel caso di packaging con superficie inferiore a 10 cmq, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali.
…METODO DI LAVORAZIONE: sarà obbligatorio indicarlo per alcuni prodotti, per esempio i decongelati.
…OLI E GRASSI VEGETALI: sulla confezione non si potrà più scrivere genericamente ‘olio vegetale’ o ‘grasso vegetale’, ma si dovrà precisare, per esempio, ‘olio di girasole’ o ‘grasso vegetale di palma’.
…ALLERGENI (sostanze che in taluni individui possono procurare manifestazioni allergiche): l’indicazione della presenza di eventuali sostanze intolleranti è valida anche per i cibi non imballati, per esempio quelli somministrati nei ristoranti o nelle mense;
…DATA DI SCADENZA: dovrà essere riportata, oltre che sulle scatole, anche sull’incarto interno del cibo, se confezionati singolarmente.
…VALORI NUTRIZIONALI: sarà facoltativo indicarli fino al 13 dicembre 2016, poi diventerà obbligatorio dare informazioni sul contenuto energetico e sulle percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
…PRODOTTI ITTICI E CARNI: per il pesce dovranno essere indicate le tecniche di cattura. Mentre da aprile 2015 dovrà figurare sulla confezione il luogo di allevamento e macellazione anche per le carni suine, ovine, caprine e il pollame
…IMMAGINI: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.
Inoltre, tutte le etichette dovranno riportare come già accade:
_denominazione dell’alimento,
_elenco degli ingredienti e relativa quantità,
_quantità netta,
_scadenza e termini di conservazione,
_nome o ragione sociale dell’operatore o importatore che commercializza il bene,
_paese d’origine (ove previsto),
_istruzioni per l’uso (per i casi in cui la loro omissione dovesse rendere difficile un uso adeguato dell’alimento)
_volume alcolometrico, solo per bevande contenenti più dell’1,2% di alcool.
Dal momento che le disposizioni sugli allergeni riguardano sia gli alimenti pre-imballati sia quelli sfusi, l’indicazione della loro presenza dovrà essere segnalata anche per i piatti del menu di ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, mense, ospedali, bancarelle di fiere, …. La ristorazione commerciale sente in modo particolare il problema, dal momento che l’entrata in vigore del regolamento del 2011 è imminente e ancora non ne sono stati chiariti tutti i confini, né sono state emesse le circolari ministeriali attuative.
Il testo completo del regolamento comunitario 1169/2011 può essere scaricato dal seguente link:
www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=6c7ecd6e-6584-4f23-949f-3e906ff77ba9&groupId=10157
Per un vademecum di approfondimento sulla etichettatura degli alimenti si rinvia a: www.rc.camcom.gov.it/download/977.html